Art. 23.
(Sanzioni).

      1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
      2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 17 e che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento

 

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di una somma in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
      3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 18, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera, nonché il progettista che rilascia una relazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
      4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
      5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 10.329 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
      6. Qualora soggetto alla sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza al fine dell'irrogazione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.
      7. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14, del tecnico responsabile per l'uso razionale delle risorse idriche è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore 5.165 euro e non superiore a 25.823 euro.